FISIOTERAPIA DETRAIBILE ANCHE SENZA PRESCRIZIONE MEDICA
Molti pazienti ci chiedono se le prestazioni fisioterapiche o i trattamenti osteopatici sono detraibili ai fini IRPEF e se lo sono anche senza prescrizione medica. Proviamo a fare un po’ di chiarezza: Con la circolare 19/E 01/06/2012 (pag. 15-16) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili le spese per prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dal decreto ministeriale 29 marzo 2001 (Fisioterapista, terapista occupazionale, podologo, tecnico della riabilitazione psichiatrica, ortottista, terapista della neuro e della psicomotricità infantile, logopedista, educatore professionale). Per le prestazioni rese da tali figure non occorre la prescrizione medica ma è necessario che in fattura sia indicato la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria effettuata. Invece le prestazioni rese da un osteopata sono detraibili solo se l’osteopata è anche iscritto alle professioni riconosciute. Quindi un trattamento osteopatico può essere detratto (anche senza prescrizione medica) solo se l’osteopata é anche fisioterapista (o podologo, o educatore professionale ecc.). Se l’osteopata non è iscritto a una di queste figure professionali, per ora, la spesa non può essere detratta.